Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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O.P.C.M. 06/04/2006 n. 3508

3. All'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 dicembre 2005, n. 3489, è aggiunto il comma: «2-bis. In relazione alle ineludibili esigenze connesse allo svolgimento delle funzioni operative inerenti alle attività cantieristiche da porre in essere per la realizzazione degli interventi, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi di per- sonale tecnico in servizio presso il Consiglio dei lavori pubblici nel limite massimo di dieci unità, nonchè di ulteriori tre unità da assumersi con contratto a tempo determinato, ed individuate con scelta di carattere fiduciario, in base alla tipologia delle attività da espletarsi nell'ambito della struttura commissariale di cui all'art. 2, comma 2, dell'ordinanza del 29 dicembre 2005, n. 3489».

4. Relativamente alle opere ed agli interventi funzionali alla celebrazione del «Grande evento», da realizzarsi sulle aree di titolarità dell'Università degli studi di «Tor Vergata», comunque coerenti con le finalità istituzionali dell'Università stessa, il commissario delegato agisce in deroga alle norme ed alle disposizioni che disciplinano i poteri decisionali dell'Ateneo, anche avvalendosi dell'opera degli uffici amministrativi e tecnici dell'Università degli studi «Tor Vergata», previa intesa con l'Ateneo medesimo; per la realizzazione degli interventi stessi e delle opere strutturali, anche coerenti con il piano di sviluppo interno, le relative risorse finanziarie possono essere acquisite anche in deroga al limite massimo di cui all'art. 7, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

5. Al fine di garantire l'occorrente assistenza giuridica al commissario delegato nella materia contrattualistica inerente alla corretta esecuzione dei singoli interventi, è istituito, con decreto del commissario delegato medesimo, una commissione di consulenza composta da un magistrato amministrativo, da un magistrato della Corte dei conti, da un avvocato dello Stato, da un professore ordinario dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», individuati fiduciariamente e dal Capo dell'avvocatura del comune di Roma. Il relativo compenso è commisurato al 40% del trattamento economico mensile attualmente in godimento.

Art. 11.

1. Il sindaco del comune di Reggio Calabria è autorizzato, fino al 31 dicembre 2006, ad utilizzare la contabilità speciale di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3306/2003 per la corresponsione delle somme dovute alle imprese aggiudicatarie degli appalti finalizzati alla risoluzione della situazione di criticità afferente all'approvvigionamento idrico nel territorio del comune di Reggio Calabria Art. 12.

1. Nel quadro delle iniziative finalizzate a fronteggiare la grave situazione in cui versa la popolazione del sud del Sudan, il Dipartimento della protezione civile è autorizzato a trasferire, a titolo gratuito, alle autorità locali ed ad altri enti e soggetti, legalmente riconosciuti, operanti nel Paese per le predette finalità umanitarie, i beni strumentali necessari per il prosegui- mento delle iniziative di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005 e successive modifiche.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, i contratti di cui all'art. 2, comma 3, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3468 del 13 ottobre 2005, possono essere prorogati, anche tenuto conto della specifica professionalità maturata dagli esperti nel peculiare settore di intervento, per ulteriori dodici mesi, e comunque non oltre la durata dello stato di criticità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 settembre 2005.

Art. 13.

1. Al fine di garantire l'immediata attuazione del comma 1 dell'art. 2 del decreto- legge 30 novembre 2005, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 21, evitando l'aggravio di procedure di riscossione finalizzate ad acquisire risorse altrimenti recuperabili con procedure compensative, i crediti vantati dai comuni titolari di quote di ristoro ambientale ai sensi dell'art. 2, commi 4 e 4-bis, dell'ordinanza di protezione civile n. 3032 del 21 dicembre 1999, come modificato dall'art. 9, comma 5, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 5, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3100 del 22 dicembre 2000, ai sensi dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza di protezione civile n. 3286 del 9 maggio 2003, in relazione all'attività di smaltimento dei rifiuti effettuata fino alla data del 15 dicembre 2005, possono essere compensati dal commissario delegato per l'emergenza rifiuti nella regione Campania, a seguito di apposita verifica contabile, con i debiti maturati a carico dei medesimi enti locali per il pagamento della tariffa di smaltimento dei rifiuti dovuta fino alla data del 15 dicembre 2005 alle società FIBE S.p.a. e FIBE Campania S.p.a.

Art. 14.

1. Al fine di porre in essere i necessari ed urgenti interventi finalizzati al ripristino della strada demaniale di via Corone sita nel territorio del comune di Monterosso, in provincia di La Spezia, interrotta in conseguenza del crollo del muro di sostegno, e di cui alla nota del 30 marzo 2006 del presidente della regione Liguria citata in premessa, è assegnata alla medesima amministrazione comunale la somma di euro 70.000,00 a carico del Fondo della protezione civile, sul quale è stata accertata l'esistenza delle occorrenti disponibilità.

Art. 15.

1. Al fine di fronteggiare gli stati di emergenza in premessa citati il Dipartimento della protezione civile è autorizzato ad avvalersi di undici unità di personale appartenente al Corpo forestale dello Stato a cui può essere corrisposto il trattamento economico accessorio previsto per il restante personale appartenente al predetto Corpo che presta servizio in posizione di comando presso il medesimo Dipartimento della protezione civile.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2 del presente articolo si provvede a carico del Fondo di protezione civile. La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 6 aprile 2006 Il Presidente: Berlusconi

 

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